19 Febbraio 2009

Patti Lateranensi. Celebrati in Italia i 25 anni dalla revisione del Concordato Fra Stato e Chiesa

Filed under: articoli,Religione — giacomo.campanile @ 21:41

Patti Lateranensi.

Patti Lateranensi: Stato e Chiesa 90 anni dopo

CONCORDATO STATO CHIESA DON PAOLO LEMMI

11 febbraio 1929, la firma dei Patti Lateranensi: cosa sono - Il Faro Online

Patti lateranensi 

LEZIONE VIDEO del prof. Giacomo Campanile

Con un accordo tra Regno d’Italia e Santa Sede, firmato dal capo del Governo italiano Benito Mussolini e dal Segretario di Stato Cardinale Pietro Gasparri, si conclude la cosiddetta “Questione Romana”, l’annosa controversia tra il Regno d’Italia e la Chiesa di Roma.

Per Patti lateranensi si intendono gli accordi stipulati nel 1929 (e resi esecutivi con la l. n. 810/1929) tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si è posta fine alla c.d. questione romana.

A seguito di essi, la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma.

I Patti lateranensi si componevano di un Trattato, con il quale si definivano i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e di un Concordato, riguardante la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la confessione cattolica; tuttavia, occorre sottolineare che anche il Trattato aveva al suo interno disposizioni di carattere concordatario e non solo disposizioni di diritto internazionale.

Rispetto alla c.d. legge sulle guarentigie (Laicità dello Stato), va segnalato un sostanziale regresso sul piano della tutela della libertà di religione, in virtù dell’affermazione della religione cattolica come «sola religione dello Stato», anche se molti studiosi (ad esempio, Jemolo) hanno sostenuto che quella dichiarazione, parimenti contenuta nell’art. 1 dello Statuto albertino, non fosse, di per sé, produttiva di effetti giuridici.

La Costituzione repubblicana, accanto all’affermazione per cui «lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (art. 7, co. 1, Cost.; Laicità dello Stato) ha nondimeno espressamente richiamato i Patti lateranensi all’art. 7, co. 2, Cost., prevedendo, inoltre, che una loro modificazione, accettata da entrambe le parti, non avrebbe necessitato del ricorso al procedimento di revisione costituzionale.

La sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni dei Patti lateranensi con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana ha così comportato la necessità di una loro revisione e l’avvio di una lunga trattativa con la Santa Sede, sfociata nella stipulazione di un nuovo Concordato nel 1984 (reso esecutivo con la l. n. 121/1985) e di un successivo Protocollo del 1984 (reso esecutivo con la l. n. 206/1985). Il nuovo Concordato, mentre abolisce una serie di privilegi della Chiesa cattolica incompatibili con uno Stato laico e pluralista (in primis, non viene più riprodotta la previsione della religione cattolica come «sola religione dello Stato»), ne garantisce, nello stesso tempo, gli spazi di libertà (ad esempio, in ambito scolastico).

Roma, 19. “Un testo ancora attuale e importante”, che contiene “grandi potenzialità”: con queste parole, riferite al Concordato fra Italia e Santa Sede, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato ieri i 25 anni del’accordo di modifica del Concordato, nell’ottantesimo dei Patti Lateranensi.

La doppia ricorrenza è stata celebrata in mattinata con un convegno organizzato dalla Fondazione Camera dei Deputati, al quale ha partecipato il presidente della Camera, Gianfranco Fini, quindi nel pomeriggio con il tradizionale ricevimento all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.

I Patti Lateranensi consistono in due distinti documenti:

il Trattato riconosceva l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano;
Allegata al Trattato la Convenzione finanziaria, che regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive. È stata inoltre prevista l’esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate.

«Art. 1

L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) e a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore  del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).»
(Patti lateranensi, 11 febbraio 1929 – Segreteria di Stato, card. Pietro Gasparri)
il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d’allora, cioè dalla nascita del Regno d’Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»).

Il rapporto precedente (regolato dalla Legge delle Guarentigie), nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l’unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all’Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell’indipendenza del Papa da parte dell’Italia. Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma cioè il Papa.

Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio e il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l’istituzione dell’insegnamento della religione cattolica, già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse. Il capoverso dell’articolo 1 del Concordato riconosceva anche il carattere sacro della città di Roma, sostituito, all’articolo 2.4 degli accordi di villa Madama, dal riconoscimento del “particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità”

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Art. 7 Costituzione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti. - ppt scaricare

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3 Comments »

  1. secondo noi non bastano dei semplici patti fra stato e chiesa per tutelare gli interessi delle due parti………LODE LODIAMOLO SEMPRE badbOy.I.lOve.yOu.___kla

    Comment by Claudia Forti e Daniele Martiri ID — 25 Febbraio 2009 @ 11:42

  2. pensiamo sia giusto ricordare questo avvenimento, anche perche’ è molto importante visto che prima dei patti lateranenzi chiesa e stato non anadavano daccordo e questo era un male… sperimo che anche adesso i rapporti fra chiesa e stato si mantengano stabili…..

    Comment by nicole riccardo e emanuela — 25 Febbraio 2009 @ 11:57

  3. Secondo noi è molto importante ricordare questo evento, perché è proprio grazie ai patti lateranenzi che appunto c’è stata questa concordanza fra stato e chiesa anche se comunque i rapporti potrebbero essere migliori.

    LODE!

    Comment by Ricci Federica e Eleonora Baruffi 2°D — 4 Marzo 2009 @ 13:13

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