15 Aprile 2013

Ferie: i 6 giorni di ferie fruiti durante le attività didattiche sono un diritto solo a determinate condizioni

Filed under: DOCENTE — giacomo.campanile @ 07:11

Marilena – Chiedo,cortesemente,delucidazioni in merito alla fruizione dei sei giorni di ferie per il personale docente. Prescinde o dipende dalla discrezionalità del dirigente scolastico? Non è ,forse,un diritto dell’insegnante poter usufruire di questi giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico?Attendo vostre notizie ringraziandovi anticipatamente. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marilena,

i 6 giorni di ferie da fruire durante il normale svolgimento delle attività didattiche non sono un diritto del docente. Non bisogna infatti confonderli con la richiesta dei giorni per motivi familiari.

Il comma 9 dell’art. 13 del CCNL/2007 prescrive che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

L’art. 15/2 prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Come puoi quindi notare dalla lettura degli artt. citati si evincono tre cose:

I 6 giorni di ferie non sono propriamente un diritto. Possono essere fruiti durante le attività didattiche solo se vi è la possibilità di sostituire il docente richiedente le ferie con altro personale, a cui però non potranno essere pagate le ore di sostituzione. Se non si garantisce questa condizione, la sola richiesta del giorno non potrà essere accolta.

I 3 giorni di permesso per motivi familiari (e i 6 gg. non retribuiti per il personale a TD) sono invece un diritto e la richiesta di fruizione non è sottoposta ad alcun vincolo, se non quello di esplicitare il motivo della richiesta anche con autocertificazione.

L’art. 15/2 aggiunge però un ulteriore diritto per il docente: se i 6 giorni di ferie sono fruiti per motivi personali o familiari (di regola terminati i 3 giorni), possono essere fruiti dal dipendente senza bisogno che ci sia un sostituto come prevede l’art. 13/9. Infatti il secondo periodo dell’art. 15/2 recita “Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

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